In primo luogo va segnalato l’obbligo di assicurazione per tutte le strutture sanitarie pubbliche e private, per cui la persona che dovesse ritenere di aver subito un danno a causa di una inadeguata condotta medico-sanitaria potrà rivolgersi direttamente all’assicurazione dell’istituto sanitario.
Si conferma, inoltre, nel provvedimento approvato dal Senato, la necessità del tentativo obbligatorio di conciliazione da introdurre prima del giudizio per cui, nel caso la persona non fosse soddisfatta delle eventuali proposte ricevute dall’assicurazione, potrà agire nei confronti della struttura sanitaria e del medico.
E qui vi è un notevole cambiamento in quanto, ferma restando la responsabilità contrattuale della casa di cura, pubblica o privata, e le relative conseguenze circa l’onere della prova (a carico di quest’ultima in ordine alla correttezza dei trattamenti svolti) e della prescrizione (decennale), nei confronti del medico della casa di cura la responsabilità diviene extracontrattuale per cui sarà la persona che agisce a dover dimostrare di aver subito un danno per colpa del sanitario, con prescrizione quinquennale.
Infine, il risarcimento sarà determinato con puntuale riferimento alle tabelle previste per l’indennizzo del danno biologico per dare uniformità ed evitare il ricorso ad interpretazioni discrezionali potenzialmente disomogenee per casi simili. Almeno questo l’intento.
Si attende l’approvazione finale della Camera.