Con ordinanza n. 4523, depositata il 14 febbraio 2019, la I sezione della Suprema Corte ha apparentemente “riportato in auge” il parametro del tenore di vita, goduto in costanza di matrimonio, da tenere in considerazione al momento di determinare il diritto alla corresponsione di un assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole.
In realtà, muovendo dall’esame di una sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Catania, la I sezione ha operato una puntualizzazione quasi “scontata”, proprio alla luce della nota sentenza delle SS.UU. n. 18287/2018.
I giudici catanesi, nel respingere l’appello avverso la decisione di primo grado, confermando il diritto della moglie a ricevere l’assegno divorzile, affermavano che, stante la situazione personale della signora “ … non può dubitarsi del diritto in capo alla (omissis) a godere dell’assegno divorzile, posto che è processualmente certo che la stessa non gode di alcun reddito e ancor meno gode di un reddito adeguato al tenore di vita (molto elevato in ragione delle potenzialità economiche del coniuge) tenuto durante il matrimonio”.
La Cassazione riconosce che la Corte di Appello ha seguito un iter argomentativo in cui il tenore di vita viene preso in considerazione con prudenza, evitando di cadere in forzature e, contestualmente, ha messo in evidenza gli elementi che, nel caso concreto, penalizzano la moglie (non ha svolto attività lavorativa prima del matrimonio, durato 23 anni, né durante; è priva di redditi di altro genere; essendo prossima ai sessant’anni, la possibilità di inserimento nel mondo del lavoro risulta del tutto remota): pertanto, “ … gli esiti a cui è pervenuto il decidente del grado appaiono coerenti ed in linea con il più recente pensiero di questa Corte”.
Infatti, la Corte d’Appello non si sottrae ad “ … un’attenta ponderazione dei valori che la tematica dell’assegno divorzile, nei profili afferenti segnatamente al riconoscimento del diritto, mette in gioco secondo l’innovativa lettura delle SS.UU.”.
Dunque, il risultato “ … si mostra in singolare sintonia con la <<natura composita>> che le SS.UU. hanno inteso rivendicare quale prius qualificante al parametro sulla base del quale procedere al riconoscimento del diritto”.
Più che di una reviviscenza del criterio afferente al tenore di vita, quindi, si tratta del richiamo ad una attenta ponderazione degli elementi costitutivi del diritto all’assegno, sulla base dei principi “recuperati” dalle Sezioni unite nello spirito della L. 898/70, art. 5, c. 6.