Le recentissime sentenze della IV Sez. Penale della Suprema Corte, rispettivamente la n. 28187 del 7 giugno 2017* (dove il giudicante ha considerato più favorevole la previsione di cui alla Legge 189/2012, escludendosi la rilevanza penale delle condotte contraddistinte da colpa lieve) e la n. 50078 del 31 ottobre 2017** (in cui al contrario è stata ritenuta più favorevole la successiva Legge n. 24/2017, essendo venuto meno ogni riferimento al grado della colpa), hanno determinato un insanabile contrasto con riguardo alla nuova ed articolata disciplina relativa alle linee guida, che costituisce il parametro esclusivo in base al quale valutare la colpa medica in caso di imperizia nel trattamento sanitario.
Preso atto della situazione, dovendosi valutare le potenziali conseguenze della nuova causa di non punibilità, il presidente della IV sezione della Suprema Corte ha deciso di sottoporre preventivamente la questione alle Sezioni unite, che ne discuteranno tra circa un mese in modo da pervenire auspicabilmente ad una interpretazione omogenea della delicata questione. Seguiranno i relativi aggiornamenti.
* “In tema di colpa medica, la nuova disciplina dettata dall’art. 590-sexies, cod. pen. (introdotta dall’art. 6, comma secondo, della legge 8 marzo 2017, n. 24) – che, nel caso di evento lesivo o mortale verificatosi a causa di imperizia dell’esercente la professione sanitaria, esclude la punibilità dell’agente il quale abbia rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida ufficiali ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche assistenziali, e sempre che tali raccomandazioni risultino adeguate alle specificità del caso concreto – non trova applicazione: a) negli ambiti che, per qualunque ragione, non siano governati da linee guida; b) nelle situazioni concrete in cui le suddette raccomandazioni debbano essere radicalmente disattese per via delle peculiari condizioni del paziente o per qualunque altra ragione imposta da esigenze scientificamente qualificate; c) in relazione alle condotte che, sebbene collocate nell’ambito di approccio terapeutico regolato da linee guida pertinenti e appropriate, non risultino per nulla disciplinate in quel contesto regolativo, come nel caso di errore nell’esecuzione materiale di atto chirurgico pur correttamente impostato secondo le raccomandazioni ufficiali“.
** “L’articolo 590-sexies cod. pen., comma 2, articolo introdotto dalla L. 8 marzo 2017, n. 24 (c.d. legge Gelli-Bianco), prevede una causa di non punibilità dell’esercente la professione sanitaria operante, ricorrendo le condizioni previste dalla disposizione normativa (rispetto delle linee guida o, in mancanza, delle buone pratiche clinico-assistenziali, adeguate alla specificità del caso), nel solo caso di imperizia, indipendentemente dal grado della colpa, essendo compatibile il rispetto delle linee guide e delle buone pratiche con la condotta imperita nell’applicazione delle stesse“.