Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito una questione oggetto di contrastanti interpretazioni giurisprudenziali, ossia quella riferita al luogo di adempimento delle obbligazioni pecuniarie. Con sentenza n.17989 depositata il 13 settembre 2016 la Suprema Corte ha definitivamente stabilito che “Le obbligazioni di natura pecuniaria che devono essere adempiute al domicilio del creditore, in virtù del disposto dell’art. 1182, comma 3, c.c., sono, agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell’art. 1219, comma 2, n. 3, c.c., sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell’art. 20, ultima parte, c.p.c., soltanto quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l’ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare margine alcuno di scelta discrezionale, ed i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti, in conformità a quanto dispone l’art. 38, ultimo comma, c.p.c.”.
Si è quindi risolta la divergenza sussistente in giurisprudenza tra due correnti di pensiero, da un lato quello che assumeva come nel caso dovesse ancora essere determinato dalle parti o dal giudice l’ammontare della somma di denaro oggetto dell’obbligazione, il luogo dell’adempimento dell’obbligazione si identificava con quello del domicilio del debitore al momento della scadenza della stessa obbligazione. Per l’altro orientamento, diversamente, il domicilio del creditore sussiste in tutti i giudizi ove questi ha chiesto l’adempimento di un’obbligazione di denaro che egli ha determinato nell’ammontare, mentre è ininfluente per determinare la competenza territoriale l’eventuale indagine o la complessità della stessa circa la quantificazione del credito.
La decisione della Suprema Corte, che alla fine ha stabilito di seguire il primo orientamento, ha ritenuto come preferibile la tutela della posizione del debitore il quale, in assenza di una precisa indicazione rilevata dal titolo di credito della somma determinata di cui si chiede appunto l’adempimento da parte del creditore, sarebbe in altri termini esposto ad una quantificazione di natura arbitraria da parte di quest’ultimo che ben potrebbe rappresentare come dovuta una somma assunta alla base della sua pretesa giudiziale, tuttavia diversa rispetto a quella che il debitore dovrebbe realmente corrispondergli.
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