Con ordinanza n. 13540/2023, la Corte di Cassazione si schiera esplicitamente a favore dell’utilizzo delle tabelle elaborate dal Tribunale di Roma con riguardo al riconoscimento ed alla liquidazione del danno “… che subiscono i congiunti inconseguenza delle lesioni … subite dalla vittima principale,tali da recare dolore e pena ai parenti, e da incidere pesantemente sullo svolgimento della vita quotidiana della intera famiglia”.
Dopo aver premesso che ai parenti prossimi di una vittima di lesioni personali può essere riconosciuto anche il risarcimento del danno non patrimoniale (accertato in concreto) da lesione del rapporto parentale, correlato ad una particolare situazione affettiva, la Corte ricorda che “… traducendosi il danno in un patema d’animo ed anche in uno sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità”.
In particolare, sottolineano i Giudici, “… il danno “iure proprio” subito dai congiunti della vittima non è limitato al solo totale sconvolgimento delle loro abitudini di vita, potendo anche consistere in un patimento d’animo o in una perdita vera e propria di salute. Tali pregiudizi possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto”. Per di più, non è dato rinvenire alcuna limitazione dal punto di vista normativo in materia di danno da lesione del rapporto parentale, “… nel senso che possa sussistere soltanto se gli effetti stabiliti dal danno biologico sul congiunto siano particolarmente elevati”.
Pertanto, il giudice del merito “… dovrà far riferimento a tabelle che prevedano specificamente idonee modalità di quantificazione del danno, come le tabelle predisposte dal Tribunale di Roma, che fin dal 2019 contengono un quadro dedicato alla liquidazione dei danni cd. riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. Le tabelle del Tribunale di Milano,che nella loro più recente versione si sono adeguate alle indicazioni di questa Corte prevedendo una liquidazione “a punti” in riferimento alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale, non altrettanto hanno fatto, allo stato, in riferimento alla liquidazione del danno dei congiunti del macroleso …”.
In tal modo, è sperabile, dovrebbero essere superate le distonie registratesi in relazione ai criteri di calcolo adottati dai vari Tribunali, con le relative (ingiustificate) sperequazioni a fronte di situazioni assolutamente sovrapponibili.