Danno endofamiliare da mancato riconoscimento del figlio e risarcimento: una precisazione in materia di illecito

Con la recentissima ordinanza n. 22496/2021, la I Sezione della Corte di Cassazione ha richiamato l’attenzione su un aspetto fondamentale dell’illecito civile.

Con riferimento alla richiesta di risarcimento avanzata da una donna la quale asseriva di aver sofferto un danno,  a causa del comportamento tenuto dal padre che “… per anni aveva rifiutato di riconoscere la figlia e di corrisponderle i mezzi di sussistenza”, la Suprema Corte ha ritenuto di dover procedere ad una importante puntualizzazione.

Dato atto della corretta ricostruzione della vicenda effettuata nei precedenti gradi di giudizio, la Corte ribadisce che “… nell’ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l’assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore, con disinteresse, protratto nel tempo, del genitore nei confronti del figlio, deve osservarsi che la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole può integrare gli estremi dell’illecito civile …”, dal momento che il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato dai genitori si perfeziona alla nascita del medesimo.

Ciò a condizione che il comportamento del genitore inadempiente presenti le caratteristiche tipiche di un illecito civile, dovendo “essere causalmente determinante, colpevole e cagionare un danno ingiusto”.

Quindi, se da un lato si configura (Cass. 26205/2013) “… un automatismo tra responsabilità genitoriale e procreazione, che costituisce il fondamento della responsabilità aquiliana da illecito endofamiliare, nell’ipotesi in cui alla procreazione non segua il riconoscimento e l’assolvimento degli obblighi conseguenti alla condizione di genitore”, dall’altro “… il presupposto di tale responsabilità e del conseguente diritto del figlio al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali è pur sempre costituito dalla consapevolezza del concepimento, che non si identifica con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, ma si compone di una serie di indizi univoci …”.

Nel caso di specie, al contrario, non risultava fornita alcuna prova di tale consapevolezza del concepimento.

Pertanto, la Corte ha ritenuto necessario formulare il seguente principio di diritto:

In tema di danno per mancato riconoscimento di paternità, l’illecito endofamiliare attribuito al padre che abbia generato ma non riconosciuto il figlio, presuppone la consapevolezza della procreazione che, pur non identificandosi con la certezza assoluta derivante esclusivamente dalla prova ematologica, presuppone comunque la maturata conoscenza dell’avvenuta procreazione, non evincibile tuttavia in via automatica dal fatto storico della sola consumazione di rapporti sessuali non protetti con la madre ma anche da altri elementi rilevanti, specificatamente allegati e provati da chi agisce in giudizio”.