Con riguardo alle fideiussioni stipulate in violazione della normativa antitrust, la Corte d’Appello di Bari in una recentissima pronuncia (n. 45 del 15 gennaio 2020) ha ribadito la nullità delle medesime.
In primo luogo, si considera “… irrilevante, ai fini della “legittimazione” degli appellanti ad eccepire la nullità della fideiussione per violazione della L. 287/90, la verifica della loro qualità di “consumatori“”; ciò in quanto “… la disciplina dettata dalla legge del 10 ottobre 1990 n. 287, tutelando la libertà di concorrenza, ha come destinatari tutti i partecipanti al mercato, imprenditori come consumatori, in quanto potenzialmente portatori di un interesse alla conservazione del suo carattere competitivo”.
In secondo luogo, il Giudicante sottolinea come, con sentenza n. 29810/2017, la Corte di Cassazione avesse dichiarato nulli i contratti stipulati “… in conformità ad un’intesa restrittiva della concorrenza … a prescindere dalla anteriorità del patto rispetto all’accertamento dell’illiceità dell’intesa da parte dell’autorità preposta all’applicazione della disciplina antitrust … ritenendo rilevante solo che l’intesa a “monte” fosse antecedente rispetto alla negoziazione a “valle”, di modo che l’illecito anticoncorrenziale travolgesse il negozio concluso in conformità allo stesso.
Il dato di partenza è, perciò, costituito dall’aver la fideiussione recepito disposizioni dello schema contrattuale predisposto dall’associazione bancaria per la stipula delle cd. fideiussioni omnibus (segnatamente, artt. 2, 6, 8) che, “nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme” dalle proprie associate, sono state giudicate in contrasto con l’art. 2, 2 comma, lett. a), L. n. 287 del 1990 dalla Banca d’Italia, nella qualità di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, la quale, nel suddetto provvedimento (n. 55 del 2 maggio 2005), ha altresì stabilito che l’ABI emendasse le proprie circolari dalle disposizioni vietate.
Pertanto, seguendo il ragionamento della S.C., ogni qual volta il contratto di fideiussione costituisca l’applicazione del suddetto schema ABI, quel patto, ancorché anteriore al 2 maggio 2005, va dichiarato nullo”.
Secondo la Corte d’Appello, in sostanza, “… affermare la sopravvivenza nei contratti “a valle” di una clausola oggetto di un’intesa vietata significherebbe eludere la normativa a tutela della concorrenza …” e dunque, in definitiva, sarebbe del tutto illogico “… affermare la nullità dell’intesa e, allo stesso tempo, la validità dei contratti stipulati in sua esecuzione”.
Infine, per quanto attiene alla questione della parziale o totale nullità del patto fideiussorio, la Corte territoriale ha stabilito “… pur nella consapevolezza di una giurisprudenza che sul punto appare fortemente divisa, di dar continuità all’orientamento – già espresso con il precedente arresto del 21 marzo 2018 (sent. n. 526) – favorevole alla nullità totale del contratto …”.
Con riguardo al caso in esame, la Corte osserva come “… lo schema di fideiussione omnibus oggetto dell’intesa vietata assolva ad una “funzione specifica e diversa da quella della fideiussione civile“, funzione che “verrebbe meno se le clausole più significative fossero eliminate dallo schema” (v. par. 36 cit. provv. B.I.). In definitiva, senza le clausole nulle, la banca non avrebbe accettato la fideiussione, la cui funzione “indennitaria” e di garanzia del cd. “effetto solutorio definitivo” sarebbe inevitabilmente venuta meno, facendo così perdere alla banca l’interesse al rilascio della garanzia.
Del resto, se così non fosse, non si spiegherebbe la ragione per cui le banche, nonostante le prescrizioni emanate dalla Banca d’Italia, abbiano continuato a richiedere il rilascio di fideiussioni mediante i moduli contrattuali contenenti le clausole nulle …”.
La conclusione, pertanto, è inevitabile: “Escluso, quindi, che un contratto identico a quello stipulato, ma privo delle clausole nulle, sarebbe stato proposto dalla banca, va dichiarata la nullità dei dedotti contratti di fideiussione, ai sensi dell’art. 1419, 1° co., c.c. (sul punto, V. Cass. 24044/19)”.