Il Tribunale di Milano con ordinanza presidenziale della IX Sezione emessa il 22 maggio 2017, richiamando espressamente i principi affermati dalla sentenza n. 11504/17 della Corte di cassazione, ha iniziato a delineare alcuni confini in materia di assegno divorzile.
Ad essere posto in rilievo è il concetto di indipendenza economica di un individuo, ossia “… la capacità per una determinare persona adulta e sana – tenuto conto del contesto sociale di inserimento – di provvedere al proprio sostentamento, inteso come capacità di avere risorse sufficienti per le spese essenziali …”.
Venuto meno ogni riferimento al “tenore di vita”, di cui il coniuge più debole godeva, si dovranno considerare altri elementi: nel quadro del principio di auto-responsabilità, l’assegno divorzile, ove si stabilisca che esso è dovuto, non avrà comunque la funzione di ridurre o – tanto meno – azzerare gli squilibri tra i redditi degli ex coniugi.
In particolare, il Tribunale ha deciso di considerare l’eventuale percezione di redditi da parte del coniuge richiedente l’assegno, nonché, ovviamente, la consistenza dei medesimi anche in relazione, ad esempio, al livello reddituale “medio” della zona in cui il richiedente abita. Nel fare ciò, ha adottato il parametro “… (non esclusivo) … rappresentato dall’ammontare degli introiti che, secondo le leggi dello Stato, consente (ove non superato) a un individuo di accedere al patrocinio a spese dello Stato (soglia che, ad oggi, è di euro 11.528,41 annui ossia circa euro 1000 mensili)“.
In definitiva, per la determinazione del quantum (si ripete, qualora sia accertato l’an) non vi sarà più spazio per valutazioni di carattere probabilistico (come il tenore di vita di cui il coniuge avrebbe potuto godere): soltanto all’esito di una attività istruttoria puntuale e basata su fatti concreti, potrà farsi luogo all’applicazione del “… principio della “solidarietà economica” dell’ex coniuge obbligato alla prestazione dell’assegno nei confronti dell’altro in quanto “persona” economicamente più debole …”.
Questo l’orientamento del Tribunale di Milano, che ha subito recepito i principi espressi dalla sentenza della Suprema Corte n.11504/2017, probabile ritenere che anche le altri Corti di Giustizia seguano la stessa direzione.
One thought on “Dopo la Cassazione (sui nuovi principi in tema di assegno divorzile), un immediato adeguamento…”
Comments are closed.