Approvato il Disegno di Legge 2224-Gelli in materia di responsabilità sanitaria

Il 28 febbraio la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il DDL recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”. La legge, n.24 del giorno 8 marzo 2017, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 17 marzo u.s. ed entrerà in vigore il 1^ aprile 2017 (il link al testo della norma è disponibile alla fine dell’articolo). Segue una breve sintesi delle novità introdotte.

Atteso da tempo, il provvedimento ha come obiettivo quello di garantire un maggior grado di tutela ai pazienti, nonché di porre rimedio alla abnorme conflittualità sviluppatasi nei rapporti fra gli operatori sanitari ed i loro assistiti.

In relazione al tema della sicurezza e prevenzione in materia di cure ed assistenza, è stato individuato a tal fine lo strumento della creazione di strutture sia a livello nazionale (Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza) che a livello regionale (Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e sicurezza del paziente). I Centri regionali raccoglieranno dati su rischi, eventi avversi, contenzioso e li trasmetteranno all’Osservatorio, il quale inoltre contribuirà ad elaborare misure per la gestione del rischio e la sicurezza delle cure, oltre che per la formazione e l’aggiornamento del personale sanitario. I dati relativi ai risarcimenti erogati nell’ultimo quinquennio dovranno essere pubblicati sui siti internet delle strutture.

Nel caso in cui il paziente faccia richiesta della documentazione sanitaria che lo riguarda, la direzione sanitaria della struttura fornirà tale documentazione entro sette giorni, preferibilmente in formato elettronico.

Anche con riguardo alle problematiche inerenti il rapporto tra assistiti, professionisti e strutture sanitarie, le novità introdotte appaiono rilevanti.

Con l’introduzione dell’articolo 590 sexies c.p. viene istituita la fattispecie di responsabilità colposa “per morte o lesioni personali in ambito sanitario”: si prevede l’esclusione della punibilità in caso di imperizia qualora risulti l’osservanza di linee guida individuate ai sensi della legge.

Confermato il “doppio regime” in materia di responsabilità: contrattuale ( in capo alle strutture, anche per danni causati dai professionisti) ed extracontrattuale (riguardo ai professionisti chiamati in causa) con importanti conseguenze in ordine all’onere della prova ed ai termini di prescrizione.

I risarcimenti dovranno essere quantificati in base alle tabelle sul danno biologico previste dal codice delle assicurazioni private, evitando così interpretazioni e disparità di trattamento. Viene inoltre disposta la creazione di un fondo di garanzia per danni derivanti da responsabilità sanitaria, finanziato da versamenti annuali a carico delle compagnie assicuratrici.

Confermato anche il tentativo di conciliazione a partecipazione obbligatoria, riguardante tutte le parti, a pena di improcedibilità; l’azione di rivalsa successiva nei confronti dell’operatore sanitario potrà essere ammessa soltanto in caso di dolo o colpa grave.
Si introduce poi l’obbligo di polizze assicurative per strutture e professionisti (compresa la copertura per danno erariale in caso di colpa grave), con la possibilità di richiedere il risarcimento direttamente alla compagnia della struttura sanitaria.

Tuttavia, la previsione della clausola di invarianza finanziaria (che impone l’utilizzo delle risorse già disponibili impedendo nuovi o maggiori costi per il servizio sanitario nazionale) lascia evidentemente adito a dubbi sui tempi necessari per la piena operatività degli uffici di nuova introduzione.

Legge 8 marzo 2017 n. 24 – conversione ddl Gelli

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