Deve premettersi che per danno all’immagine si intende la violazione di un insieme di diritti i quali, strettamente connessi alla personalità umana come esemplificativamente quelli alla reputazione ed al nome, sono stati riconosciuti, nel percorso di evoluzione della giurisprudenza e della dottrina, anche in capo alla persona giuridica.
Come noto il danno all’immagine rientra nelle fattispecie di danno non patrimoniale e può intuitivamente assumere riguardo alle persone giuridiche, una rilevanza di assoluto rilievo, si pensi infatti al pregiudizio che può derivare ad una Società od ad un Ente, indifferentemente se privati o pubblici, non solo da atti diffamatori, ma anche da illeciti civili che anch’essi possono intaccare la reputazione della persona giuridica. Anche gli inadempimenti contrattuali, ove rilevanti quanto agli effetti, possono costituire un danno all’immagine della medesima.
Va rammentato al riguardo che la Suprema Corte di Cassazione dieci anni fa stabilì, nella sua famosa sentenza n. 12929 del 4 giugno 2007, il principio per cui la lesione del diritto all’immagine cagiona un danno non patrimoniale risarcibile; tale danno deve essere risarcito anche se riguarda una persona giuridica e non un persona fisica: «Anche nei confronti della persona giuridica e in genere dell’ente collettivo è configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorquando il fatto lesivo incida su una situazione giuridica … che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione, e fra tali diritti rientra l’immagine della persona giuridica o dell’ente; allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell’ente che esprime la sua immagine, sia sotto il profilo dell’incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell’agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell’ente e, quindi, nell’agire dell’ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l’ente di norma interagisca».
Ne consegue come per le persone giuridiche vengano individuati due distinti profili di tutela: nel caso in cui si tocchi la reputazione degli organi che rappresentano la persona giuridica od agiscano nel suo interesse, si distingue un profilo “personale”, mentre, chiaramente, nel caso in cui il pregiudizio tocchi la stima, il buon nome o la reputazione della stessa persona giuridica o aggredisca e quello “commerciale” – laddove invece si faccia riferimento alla reputazione della società o ente in relazione alla sua sfera di azione.
Un esempio che rende chiarezza del punto e che costituisce un riferimento ad una tematica ampiamente sviluppata dalla giurisprudenza è quello che attiene al danno causato alla reputazione commerciale di una persona giuridica dalla illegittima segnalazione di società commerciali alla Centrale Rischi presso la Banca d’Italia, operata dagli Istituti bancari. In merito la Corte di Cassazione ha stabilito come una segnalazione affrettata, la quale sia basata su una difficoltà economica momentanea e non strutturale o seriamente grave, debba essere punita attraverso il risarcimento anche al danno non patrimoniale che consegue a quella Società dal discredito ricevuto (tra le molte, Corte di Cassazione, sez. I civile, sent. 9 luglio 2014, n. 15609).